1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
1. Identico:
«Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). - 1. Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, qualora gli accertamenti peritali richiedano il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà della persona, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, lo svolgimento dei medesimi anche in difetto del consenso da parte dell'interessato.
«Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). - 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona indagata o imputata da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
a) l'indicazione del reato per cui si procede;
b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
b) l'indicazione dell'atto e delle ragioni che lo rendono indispensabile;
c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
d) l'avviso che, in caso di mancata comparizione senza addurre legittimo impedimento, può disporsi l'accompagnamento coattivo dell'interessato ai sensi dell'articolo 224-quater;
e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
e) l'indicazione della struttura pubblica o privata presso la quale l'atto viene eseguito.
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.
3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata alla persona da sottoporre alle indagini ed al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
Art. 224-quater. - (Accompagnamento coattivo). - 1. Per l'accompagnamento coattivo della persona nei confronti della quale l'atto deve essere eseguito si osservano le disposizioni di cui all'articolo 132».
Soppresso.
Art. 224-ter. - (Provvedimenti del giudice per le perizie su persone diverse dall'indagato o dall'imputato che comportano prelievi o accertamenti coattivi). - 1. Quando è assolutamente necessario eseguire le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 224-bis nei confronti di persona non indagata o non imputata, si osservano le disposizioni di cui allo stesso articolo 224-bis, in quanto applicabili. In tale caso l'ordinanza contiene:
a) l'indicazione delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non può essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti sulla persona da sottoporre a perizia;
b) l'avviso alla persona interessata della facoltà di farsi accompagnare ed assistere da un esperto o da persona di sua fiducia, dalla stessa indicati.
2. Se l'ordinanza di cui al comma 1 è adottata nella fase delle indagini preliminari, è omesso il riferimento a qualsiasi indicazione idonea a diffondere notizie attinenti alle indagini che devono rimanere segrete».
1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 359-bis. - (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349,
1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,».
1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis».
1. All'articolo 360 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Soppresso.
«5-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 5, nel caso in cui gli accertamenti richiedano il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale, al provvedimento del pubblico ministero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 224-bis, 224-ter e 224-quater».
1. Dopo l'articolo 373 del codice penale è aggiunto il seguente:
Soppresso.
«Art. 373-bis. - (Rifiuto di collaborazione nell'esecuzione di una perizia o consulenza tecnica). - La persona nei confronti della quale è stato disposto l'accompagnamento coattivo che rifiuti, senza giustificato motivo, di collaborare all'esecuzione di un atto indispensabile per lo svolgimento di una perizia legittimamente disposta dall'autorità giudiziaria è punita con la reclusione fino a quattro anni».
1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici ed accertamenti medici su persone incapaci). - 1. Nei casi previsti dagli
Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle operazioni). - 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o alla effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.
Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni biologici). - 1. All'esito della perizia o della consulenza tecnica su campioni biologici, ai sensi degli articoli 224-bis, 224-ter o 359-bis, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
1. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è disciplinata l'istituzione di apposite banche dati per la raccolta e la gestione dei prelievi di materiale biologico finalizzato all'analisi e al confronto del DNA.
Soppresso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Soppresso.